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Statuto

SOMMARIO

PREMESSA STORICA
PREMESSA TERMINOLOGICA
Art. 1. COSTITUZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 2. SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 3. RAPPORTI
Art. 4. ISCRIZIONI, FREQUENZA E SERVIZI
Art. 5. MEZZI
Art. 6. ASSOCIATI
Art. 7. DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Art. 8. ORGANI e LIBRI SOCIALI
Art. 9. CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 10. ATTRIBUZIONI DELL’ASSEMBLEA
Art. 11. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 12. ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 13. FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 14. ASSENZE E DIMISSIONI DEI CONSIGLIER
Art. 15. ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE
Art. 16. VOLONTARIATO
Art. 17. ORGANO DI CONTROLLO
Art. 18. ESERCIZI SOCIALI E UTILI
Art. 19. MODIFICHE DELLO STATUTO
Art. 20. CONTROVERSIE
Art. 21. SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 22. NORME TRANSITORIE
Art. 23. RINVIO

Premessa storica

L’Asilo Infantile di Arco promosso dalla Parrocchia in collaborazione con il Comune iniziò a funzionare già prima del 1887 presso il Palazzo dei Panni.

Negli anni 1908-1910 per iniziativa del Comitato presieduto dall’ Arciprete Mons. Chini Dr. M. Giuseppe, su terreno donato dal Comune, fu costruito l’edificio (p.ed. 838) per uso asilo infantile e ricreativo femminile permutato in data 23/11/1927 su decisione del Comitato dell’Asilo, con l’edificio corrispondente alla p.ed. 696 e pf. 2124/1 in Località Braile, di proprietà della Parrocchia.

Nel 1946 il Comitato dell’Asilo, sempre presieduto dall’Arciprete Mons. Guido Corradi acquistò dagli eredi S.A. Arciduca Alberto d’Asburgo la pf. 2124/4 e nel 1960 la pf. 2124/25; nel 1978 ampliò l’edificio e nel 1982 lo ristrutturò con i contributi della Parrocchia, della popolazione e della Provincia Autonoma di Trento.

Per la storia è doveroso ricordare che, per disposizioni statutarie:

• la Presidenza dell’Asilo fu sempre stata tenuta, di diritto, dall’ Arciprete pro tempore di Arco;

• che il Comitato delle Signore “Protettrici” sostennero moralmente e materialmente l’Asilo;

• che alle Reverende Suore di Carità, dette di Maria Bambina, fu stato affidato il ruolo direttivo ed educativo, da loro svolto con competenza, cura e soddisfazione delle famiglie.

Il primo statuto risale al 1901, modificato e aggiornato nel 1913, nel 1928 e nel 1998 tenendo conto delle mutate esigenze, anche di Legge, ma sempre rispettando l’indirizzo voluto dai Fondatori.

Premessa terminologica

Ai fine del rispetto della “parità di genere” le definizioni di seguito riportate di riferiscono ad entrambi i sessi e pertanto deve intendersi per BAMBINO/BAMBINI sia bambino/bambina che bambini/bambine, ASSOCIATO/ASSOCIATI sia associato/associata che associati/associate, SOCIO/SOCI sia socio/socia che soci/socie, DELEGATO sia delegato che delegata, SEGRETARIO sia segretario che segretaria, PRESIDENTE sia presidente che presidentessa, VICEPRESIDENTE sia vicepresidente che vicepresidentessa, CONSIGLIERE/CONSIGLIERI sia consigliere/consigliera che consiglieri/consigliere, SINDACO sia sindaco che sindaca, VOLONTARIO/VOLONTARI sia volontario/volontaria che volontari/volontarie, e comunque per qualsiasi altra definizione che può essere coniugata al femminile, nonché i rispettivi articoli il/la, lo/la, gli/le, li/le, i/le, ecc.

Art. 1 COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

1. Ai sensi della Legge 266/1991 e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione di volontariato senza personalità giuridica denominata “ASILO INFANTILE di ARCO”.

2. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Arco (provincia di Trento). L’eventuale variazione dell’indirizzo della sede legale nell’ambito del Comune di Arco non comporta modifica statutaria.

3. L’Associazione è un Ente del Terzo Settore, regolamentata dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm. (Codice del Terzo Settore o “Codice”) e dalle norme di settore vigenti per i servizi all’infanzia, costituita e organizzata in forma di Organizzazione di Volontariato (ODV) ai sensi dell’articolo 32 e seguenti del citato D.Lgs. 117/2017.

4. A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del terzo Settore (RUNTS) e iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, o qualora l’Associazione risulti iscritta a uno dei registri regionali o provinciali previsti dalla L. 266/1971 l’acronimo “ODV” o l’indicazione “organizzazione di volontariato” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Da tale momento la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “ASILO INFANTILE di ARCO ODV”.

5. L’Associazione opera nel territorio di Arco, ma potrà istituire sezioni o sedi secondarie in tutto il territorio della Comunità Alto Garda e Ledro.

6. L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 2. SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

1. L’Associazione ha i seguenti scopi:

a) la gestione dei servizi educativi all’infanzia per favorire il pieno e armonico sviluppo della personalità del bambino per una sua educazione integrale, nel rispetto del primario dovere-diritto dei genitori di educare e istruire i figli, secondo i principi della concezione cristiana della vita;

b) la diffusione e la promozione della cultura educativa rispondente ai bisogni materiali e spirituali, ai valori, alle tradizioni e alle prospettive della comunità e della più ampia società civile, allo spirito dell’impegno del volontariato, tradotto nella dimensione della solidarietà fattiva tra persone, unite dal fine della promozione umana e sociale; la scuola materna è aperta anche ad altre iniziative educative secondo lo stesso spirito;

c) la promozione dell’attività scolastica dell’infanzia come scuola autonoma della comunità e come realtà sociale, sostenuta dal volontariato, nella quale la persona possa crescere e svilupparsi, interpretando e diffondendo la cultura dell’autonomia, della partecipazione, dell’integrazione e dell’inclusione;

d) l’esecuzione dei compiti e delle funzioni per la gestione della scuola dell’infanzia nel quadro delle normative vigenti.

2. L’Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.

3. Essa persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l’esercizio in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, di attività di interesse generale di cui al D.Lgs. 117/17 nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

4. Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale l’attività di interesse generale identificata tra quelle di cui all’art. 5 comma 1 del Codice e precisamente l’educazione e istruzione ai sensi della L. 53/2003 e ss.mm.

5. Direttamente connesse all’attività istituzionale, ancorché secondarie e strumentali rispetto all’attività di interesse generale, in conformità, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, sono la gestione dei servizi mensa, di trasporto e di altri eventuali servizi collegati all’attività principale.

6. Nelle forme, condizioni e limiti posti dall’art. 7 del Codice e relativi decreti attuativi potrà altresì porre in essere raccolte pubbliche di fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico, attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, e in conformità al Codice.

Art. 3. RAPPORTI

1. L’Associazione di principio aderisce alla Federazione Provinciale delle Scuole Materne, di cui accetta lo Statuto e l’ordinamento. Potrà revocare tale adesione con l’approvazione della maggioranza dei soci.

2. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

3. La gestione della scuola avviene nell’osservanza delle disposizioni emanate dalla Provincia Autonoma di Trento e contenute nel Contratto Collettivo di Lavoro delle scuole equiparate.

4. Previa approvazione della maggioranza dei soci, l’Associazione potrà associarsi ad altri Enti pubblici e privati per l’utilizzo di servizi amministrativi/gestionali/legali nonché pedagogici ed educativi, connessi alla realizzazione degli scopi sociali.

Art. 4. ISCRIZIONI, FREQUENZA E SERVIZI

1. La scuola accoglie tutti i bambini del Comune di Arco per i quali venga richiesta l’iscrizione, secondo quanto stabilito dalla legge.

2. Per l’iscrizione, la frequenza, i servizi di mensa e di trasporto valgono le disposizioni di legge vigenti.

3. Potranno essere accolti anche i bambini provenienti dai paesi limitrofi, compatibilmente alla disponibilità dei posti.

4. L’Associazione può fornire servizi integrativi e diversificati all’infanzia nel rispetto degli scopi indicati nell’articolo 2, anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati.

Art. 5. MEZZI

1. L’Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività attraverso:

a) l’utilizzo del patrimonio mobiliare e immobiliare della scuola;

b) dalle quote sociali;

c) da lasciti, rendite, legati e donazioni a favore della scuola dell’infanzia, che saranno eventualmente accettati dal Consiglio Direttivo;

d) dalle entrate derivanti da convenzioni, contratti e accordi stipulati con enti pubblici e privati, per la gestione dei servizi previsti dallo Statuto;

e) da finanziamenti e da contributi pubblici e privati;

f) da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;

g) da raccolta di fondi.

2. Per l’attività di interesse generale prestata, l’Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività diversa, ai sensi dell’art. 2 comma 5 del presente Statuto e dall’art. 6 del Codice.

Art. 6. ASSOCIATI

1. Gli Associati vengono di seguito denominati anche “soci”.

2. Sono soci ordinari:

a) i genitori o i legali rappresentanti dei bambini iscritti alla scuola che ne facciano richiesta;

b) le persone fisiche maggiorenni la cui richiesta di adesione è esplicitamente motivata;

c) le organizzazioni di volontariato ed Enti del Terzo Settore, fermo restando il rispetto delle percentuali previste dall’art. 32 comma 2 del Codice, che aderiscano alle finalità istituzionali dell’Associazione e intendano collaborare al loro raggiungimento, la cui richiesta di adesione è esplicitamente motivata.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente o suo delegato a norma di statuto.

3. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

4. Nella richiesta di adesione a socio, presentata su apposito modello dal singolo soggetto di cui alle precedenti lettere a), b) e c) nei periodi previsti per le iscrizioni/adesioni a socio, l’aspirante socio assume gli impegni di cui al successivo art. 7.

5. La richiesta di adesione, salvo il diniego motivato e inviato all’aspirante socio entro 60 giorni dalla richiesta di adesione, e comunque decorso tale termine senza diniego si intende automaticamente accettata dal Consiglio Direttivo.

6. Decorso il suddetto termine, l’aspirante socio, salva l’esplicita accettazione dell’adesione da parte del Consiglio Direttivo, e ricevuto il pagamento della quota sociale annuale, sarà iscritto nel libro soci e avrà diritto di partecipazione e di voto.

7. Contro l’eventuale diniego, l’interessato entro 60 giorni dalla ricezione del diniego può proporre appello che sarà discusso nella prima Assemblea ordinaria utile e avrà effetto dalla chiusura dell’assemblea.

8. Il Consiglio Direttivo adotta una disciplina sui tempi e sulle modalità di adesione e di versamento della quota annuale da parte dei soci. La quota sociale annua scade con la chiusura annuale dell’esercizio sociale.

9. E’ condizione per l’esercizio dei diritti sociali e di voto l’aver versato la quota sociale entro il termine annuale stabilito.

10. Sono soci benemeriti le persone fisiche che abbiano reso alla scuola servizi o prestazioni di particolare significato e rilievo.

La qualifica di socio benemerito si acquisisce, su proposta del Consiglio Direttivo adottata a maggioranza dei componenti, con delibera dell’Assemblea, che ne può altresì decidere la decadenza per gravi motivi.

11. Sono soci fondatori senza obbligo di versamento della quota associativa:

a) il parroco pro tempore quale rappresentante della Parrocchia “S. Maria Assunta di Arco” e il rappresentante del Consiglio Pastorale;

b) il sindaco pro tempore quale rappresentante del Comune di Arco.

Art. 7. DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. I soci si impegnano ad accettare il presente Statuto in tutte le sue parti.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento fra i soci rispetto ai loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione.

3. Ogni socio ha i diritti che gli sono attribuiti dallo Statuto e il dovere di contribuire al buon andamento dell’Associazione, impegnandosi a collaborare al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali, accettando e rispettando la disciplina e i doveri statutari, i regolamenti interni e quanto deliberato dagli organi sociali, e partecipando alla vita associativa.

4. I soci, a eccezione dei soci di diritto, devono corrispondere una quota associativa nella misura e nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo.

5. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili nè sono rivalutabili o rimborsabili, e non sono collegate alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

6. L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci iscritti nel libro soci e in regola con il versamento della quota associativa annuale (fatto salvo i soci di diritto); spetta altresì agli stessi il diritto di partecipazione effettiva alla vita dell’Associazione, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo.

Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno 1 (uno) mese, ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l’elezione degli organi amministrativi dell’Associazione stessa nonché ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell’Associazione.

7. Tutti i soci hanno diritto di essere informati sulle attività e iniziative dell’Associazione, e di prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione.

8. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

9. La qualifica di socio cessa:

- per decesso del socio;

- per recesso del socio, comunicato al Consiglio Direttivo, con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, decorrente dal momento di ricezione da parte del Consiglio Direttivo della relativa notifica;

- a causa di inadempimento nel pagamento dei contributi o della quota associativa nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;

- per esclusione del socio per gravi motivi, previa decisione motivata dal Consiglio Direttivo; tale decisione è comunicata per iscritto all’interessato che ha la possibilità di presentare le proprie osservazioni.

10. Contro il provvedimento di esclusione, l’interessato, entro 60 giorni dalla notifica di esclusione, potrà proporre appello che sarà valutato alla prima Assemblea ordinaria utile. Decorso tale termine l’esclusione esplicherà i suoi effetti.

Art. 8. ORGANI e LIBRI SOCIALI

1. Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) l’Organo di Controllo.

2. Le cariche sociali sono gratuite, salvo se diversamente stabilito dalla Legge.

3. I libri sociali sono:

a) il libro dei soci;

b) il libro dei verbali dell’Assemblea dei soci;

c) il libro delle delibere del Consiglio Direttivo;

d) il libro delle relazioni dell’Organo di Controllo;

e) il registro dei volontari.

4. Il libri di cui alle lettere a), b), c) ed e) vengono tenuti e aggiornati dal Consiglio Direttivo, mentre il libro di cui alla lettera d) viene tenuto dall’organo cui si riferisce.

5. I libri sociali sono consultabili dai Consiglieri, dall’Organo di Controllo, dal socio in regola con il versamento della quota sociale annuale, nelle modalità e termini che il Consiglio Direttivo provvederà a regolamentare.

Art. 9. CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L’Assemblea dei soci (in seguito “Assemblea”) è convocata dal Consiglio Direttivo in seduta ordinaria almeno una volta all’anno e in seduta straordinaria su richiesta di un quinto dei soci o dello stesso Consiglio Direttivo.

2. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, o altro mezzo di comunicazione atto a far giungere la convocazione, anche a mezzo mail o sms, a ogni socio all’indirizzo comunicato in sede di adesione a socio, contenente l’indicazione del luogo in Provincia di Trento, del giorno, dell’ora e degli argomenti all’ordine del giorno, almeno nove giorni prima della seduta.

3. Le sedute possono avvenire anche a distanza tramite normali mezzi di comunicazione audio-video, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (oltre al giorno, ora e argomenti posti all’ordine del giorno, salvo che si tratti di assemblea totalitaria) l’indirizzo di connessione audio/video nei quali gli intervenuti potranno collegarsi, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Segretario verbalizzante;

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea o al Segretario di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere eventuali documenti.

4. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne il caso di votazioni riguardanti le persone, dove si procederà con voto a scrutinio segreto. In detto caso, ove la seduta sia indetta a distanza, la votazione potrà avvenire con sistemi elettronici che assicurino l’anonimato del votante, o per corrispondenza con il ritiro della scheda di votazione da parte del socio presso la sede dell’Asilo, o l’invio della scheda di votazione in busta chiusa.

5. Nei successivi dieci giorni dalla data fissata per le votazioni a distanza lo scrutinio verrà effettuato da una Commissione nominata dal Consiglio Direttivo e composta da un Consigliere e due Scrutatori scelti tra i soci attivi sulla base delle schede pervenute a mano o per posta, o del sistema elettronico.

6. Alla fine dello spoglio verranno comunicati ai soci in regola con la quota il risultato dell’elezione.

7. Alle sedute dell’Assemblea partecipano con diritto di voto anche i componenti del Consiglio Direttivo in carica.

8. Le riunioni dell’Assemblea sono presiedute dal Presidente dell’Associazione, o in sua assenza dal Vicepresidente, che all’inizio di seduta propone la nomina di un Segretario, scelto tra i presenti all’Assemblea. In caso di elezione degli organi sociali si provvederà alla nomina di due Scrutatori scelti tra i soci presenti.

9. L’adunanza in seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione. È possibile tuttavia rendere note ai soci entrambe le convocazioni tramite la medesima comunicazione.

10. E’ ammessa la partecipazione per delega scritta, corredata da documento d’identità del delegante, da socio ad altro socio.

11. Ogni socio non può avere più di una delega.

12. A ogni Assemblea viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, ed è conservato nel libro verbali dell’Assemblea.

Art. 10. ATTRIBUZIONI DELL’ASSEMBLEA

1. All’Assemblea ordinaria spettano i compiti di:

a) approvare il bilancio d’esercizio consuntivo dell’Associazione e il bilancio sociale, ove previsto;

b) nominare e revocare i membri elettivi del Consiglio Direttivo e l’Organo di Controllo;

c) approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) deliberare in merito alla nomina e decadenza dalla qualifica di socio benemerito;

f) deliberare in merito a eventuali appelli contro le decisioni di diniego all’ammissione di aspiranti soci e di esclusione da socio;

g) deliberare sull’eventuale partecipazione ad altre Associazioni o Enti pubblici e privati;

h) deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

2. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei soci presenti. Nel computo dei soci presenti viene tenuto conto delle eventuali deleghe.

3. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza dei voti dei soci presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

4. All’Assemblea straordinaria spettano i compiti di:

a) deliberare sulle proposte di modifica allo Statuto;

b) deliberare sugli atti riguardanti alienazioni e acquisti di beni immobili;

c) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale nei limiti di cui al successivo art. 21 dello Statuto;

d) deliberare sugli altri oggetti attribuiti per legge o dallo statuto alla sua competenza.

5. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due/terzi dei soci; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci, salvo i casi di cui alle lettere b) e c) per i quali è comunque richiesta la presenza di almeno tre quarti dei soci. Nel computo dei soci presenti viene tenuto conto delle eventuali deleghe.

6. Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria sono adottate con la maggioranza dei soci con diritto di voto presenti, salvo per le delibere di cui alle lettere b) e c) per le quali è necessario il voto favorevole di almeno due/terzi dei soci presenti.

7. Per le modifiche statutarie di cui alla lettera a) l’Assemblea delibera sia in prima convocazione che in seconda con la presenza di almeno due terzi dei soci con diritto di voto e con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 11. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto di sette membri:

a) il Parroco pro tempore della Parrocchia “S. Maria Assunta” di Arco, o un suo delegato;

b) il Sindaco del Comune di Arco, o un suo delegato;

c) cinque membri eletti dall’Assemblea di cui uno scelto tra i membri proposti dal Consiglio Pastorale della Parrocchia “S. Maria Assunta” di Arco ed uno scelto tra le insegnanti di scuola materna in pensione da almeno tre anni.

In caso di mancanza di candidature tra i membri proposti dal Consiglio Pastorale della Parrocchia “S. Maria Assunta” di Arco o tra le suddette insegnanti il quarto e quinto membro saranno liberamente scelto tra gli altri candidati.

2. Tra i membri eleggibili dall’Assemblea possono essere eletti nel Consiglio Direttivo solo i soci che fanno parte dell’Associazione e in regola con il pagamento della quota sociale annuale compreso quello scelto tra i membri proposti dal Consiglio Pastorale della Parrocchia “S. Maria Assunta” di Arco e tra le insegnanti, che comunque dovranno essere soci.

3. Non possono far parte del Consiglio Direttivo:

a) i componenti del Comitato di Gestione, e i relativi coniugi, parenti e affini di primo grado, salvo il componente del Comitato di Gestione nominato dal Consiglio Direttivo stesso;

b) i dipendenti in servizio presso l’Associazione, e i relativi coniugi, parenti e affini di primo grado;

c) i dipendenti cessati dal servizio, fino a tre anni dalla data di cessazione del rapporto.

4. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

5. I Consiglieri di cui al presente articolo 11 comma 1 lett. a), b) e c) decadono alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

6. Nell’ultimo anno del mandato il Consiglio Direttivo dura in carica fino all’approvazione del bilancio di esercizio, e comunque fino alla nomina dell’eventuale nuovo Consiglio Direttivo, e potrà compiere in tale “vacatio” i soli atti di ordinaria amministrazione.

7. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

8. Non sono ammesse deleghe.

9. Eventuali surroghe dei componenti del Consiglio Direttivo eletti dall’Assemblea avvengono secondo l’ordine dei voti ottenuti in sede di elezione assembleare.

10. Il Consiglio ha facoltà di cooptare, senza diritto di voto, persone competenti in grado di contribuire alla migliore funzionalità degli organi e del servizio scolastico.

Art. 12. ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d’ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a uno o più dei suoi membri, congiuntamente o disgiuntamente), nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’assemblea.

2. Al Consiglio Direttivo spettano i compiti di:

a) eleggere il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario;

b) definire i termini e le modalità di adesione degli aspiranti soci, accettare gli aspiranti soci, fissare l’ammontare delle quote sociali annuali, il periodo e il termine per il loro versamento;

c) decidere l’esclusione dei soci per gravi e comprovate inadempienze statutarie. La decisione è motivata e comunicata per iscritto all’interessato il quale ha la possibilità di presentare le proprie osservazioni con appello all’Assemblea dei soci tramite il Consiglio Direttivo;

d) attuare le delibere dell’Assemblea;

e) curare l’amministrazione dell’Associazione e la gestione del servizio scolastico, provvedendo alla manutenzione dei beni mobili e immobili, all’acquisto, conservazione e rinnovo di attrezzature e arredamento, garantendo l’idoneità igienica, sanitaria e didattica dei locali della scuola;

f) predisporre e approvare il bilancio consuntivo, l’eventuale bilancio preventivo e il bilancio sociale ove previsto, da sottoporre per la definitiva approvazione all’Assemblea;

g) individuare e documentare in allegato al bilancio le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;

h) variare l’indirizzo della sede legale nell’ambito del Comune di Arco ed effettuarne gli adempimenti conseguenti;

i) assumere il personale insegnante, ausiliario e amministrativo con trattamento economico e giuridico secondo le norme di Legge;

j) vigilare sul rispetto, nell’azione educativa della scuola, dei principi di cui all’articolo 2 dello Statuto;

k) approvare eventuali regolamenti interni e definire gli indirizzi della scuola;

l) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell’Associazione;

m) organizzare il servizio mensa adottando le tabelle dietetiche predisposte secondo le indicazioni della Giunta provinciale;

n) decidere l’ammissione gratuita o agevolata dei bambini di famiglie in disagiate condizioni economiche;

o) proporre le modifiche statutarie e gli adeguamenti normativi secondo le indicazioni della vigente legislazione e dei patti degli Enti a cui l’Associazione aderisce;

p) curare il regolare funzionamento didattico e amministrativo della scuola, fatte salve le competenze del Comitato di gestione;

q) esaminare le proposte che pervengono dal Comitato di gestione in materia di sua competenza;

r) vigilare sul regolare funzionamento del Comitato di gestione invitandolo ad eliminare le cause di irregolarità, provvedendo a scioglierlo per gravi e persistenti irregolarità o per mancato funzionamento, promovendo le operazioni per la sua ricostituzione;

s) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci.

Art. 13. FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal Vicepresidente ogniqualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, secondo le stesse modalità previste per la convocazione dell’Assemblea. L’avviso deve pervenire ai Consiglieri almeno quattro giorni prima di quello fissato per l’adunanza, fatti salvi i casi d’urgenza nel cui caso il preavviso sarà di almeno 24 ore, e deve contenere le stesse indicazioni previste per le convocazione dell’Assemblea.

3. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Le riunioni possono avvenire anche a distanza tramite normali mezzi di comunicazione audio-video, in conformità con l’articolo 9 comma 3 dello Statuto.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente; in assenza di entrambi è presieduto da un altro componente del Consiglio, nominato dai presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

7. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne il caso di votazioni riguardanti le persone, ove, se richiesto anche da un singolo Consigliere, si procede con voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario verbalizzante, ed è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 14. ASSENZE E DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

1. L’assenza ingiustificata e continuativa per tre sedute determina la decadenza da componente del Consiglio Direttivo.

2. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più Consiglieri decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione nominando il primo dei non eletti nell’ultima elezione delle cariche sociali svoltasi.

3. In caso di impossibilità o rifiuto di questo, il Consiglio Direttivo nomina il secondo, poi il terzo e così via fino a esaurimento della lista dei non eletti. I Consiglieri così subentrati, che devono essere comunque soci in regola con il versamento della quota associativa, rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, che dovrà decidere sulla loro conferma. Una volta confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di esaurimento del numero dei non eletti, con la prima Assemblea ordinaria utile si provvede all’integrazione del Consiglio Direttivo tramite una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati, che devono essere comunque soci in regola con il versamento della quota associativa, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente

4. Se - per qualsiasi motivo – venisse a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l’intero Consiglio si intende decaduto e il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, convoca entro trenta giorni l’Assemblea, che procede a una nuova elezione del Consiglio Direttivo.

5. Nell’impossibilità di indire la nuova Assemblea, l’Organo di Controllo, nel minor tempo possibile, provvede a convocare regolare Assemblea e può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 15. ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione e ne ha la rappresentanza e firma sociale, anche di fronte ai terzi e in giudizio.

2. Spetta al Presidente:

a) convocare e presiedere l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, e attuarne le decisioni;

b) dirigere l’attività sociale, coordinando l’esercizio delle competenze dei singoli organi;

c) riferire periodicamente sull’attività sociale e sul servizio scolastico al Consiglio Direttivo e, su mandato di questo, all’Assemblea;

d) tenere i rapporti con autorità, Enti pubblici e privati, e verso i terzi;

e) adottare i provvedimenti urgenti sottoponendoli poi a ratifica del Consiglio Direttivo.

3. Il Presidente può delegare specifici incarichi di gestione e di responsabilità a componenti del Consiglio Direttivo.

4. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 16. VOLONTARIATO

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, soci o non soci, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
5. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata e analiticamente documentate, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
7. L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati.
8. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nei limiti della normativa vigente in materia.

Art. 17. ORGANO DI CONTROLLO

1. L’organo di controllo, qualora eletto, è monocratico ed è, pertanto, formato da un 1 (un) solo membro, eletto dall’Assemblea scelto tra gli iscritti al registro dei revisori legali, qualora obbligatorio in relazione ai suoi compiti.

2. Si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

Art. 18. ESERCIZI SOCIALI E UTILI

1. L’esercizio sociale, coincidente con l’anno scolastico, inizia l’1 settembre e termina il 31 agosto dell’anno successivo.

2. L’Associazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali utili e avanzi di gestione, ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all’articolo 2 dello Statuto.

3. In ogni caso è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate, ai soci, ai lavoratori e collaboratori, agli amministratori e ad altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4. Gli organi sociali, al pari dei volontari, potranno aver diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e documentate.

Art. 19. MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Eventuali modifiche dello Statuto sono predisposte dal Consiglio Direttivo e sottoposte all’approvazione dell’Assemblea straordinaria dei soci, convocata secondo la disciplina dell’articolo 9 dello Statuto e delibera con le maggioranze di cui all’articolo 10 punto 7) .

Art. 20. CONTROVERSIE

1. Le controversie fra soci sull’applicazione dello Statuto sono definite con arbitrato irrituale dal Consiglio Direttivo.

2. Le controversie tra soci e Consiglio Direttivo sono definite con arbitrato irrituale dall’Assemblea.

Art. 21. SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

1. In caso di scioglimento dell’Associazione, deliberato dall’Assemblea straordinaria nel rispetto delle modalità e dei quorum stabiliti dallo Statuto, e conseguente chiusura della scuola, il patrimonio, salvo diverse disposizioni di legge, passerà a organizzazioni di volontariato, preferibilmente locali, operanti in analogo settore.

2. Gli arredi e le attrezzature acquistati con finanziamento provinciale verranno in tal caso ceduti a titolo gratuito, su richiesta della Provincia Autonoma di Trento, ai Comuni sedi di scuole dell’infanzia o ad altre scuole equiparate dell’infanzia.

Art. 22. NORME TRANSITORIE

1. Per quanto riguarda l’attuale Consiglio Direttivo, lo stesso rimane in carica anche se in difformità all’art. 11 comma 3 dello Statuto.

2. Per quanto concerne l’attuale Organo di Revisione, detto decade e viene sostituito dal nuovo Organo di Controllo monocratico di cui all’art. 17 dello Statuto.

Art. 23. RINVIO

1. Per quanto non specificatamente previsto dallo Statuto si applicano le vigenti norme in materia di Enti del Terzo Settore, dal Codice del Terzo Settore, e in quanto compatibili dalle norme del Codice Civile.

Approvato dall’Assemblea dei soci tenutasi “a distanza” in Arco il 31.05.2021

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